(C) 2004 Paolo Attivissimo - Questo documento è liberamente
distribuibile e pubblicabile, anche a scopo di lucro, purché intatto e
riportante l'indicazione di dove reperire i suoi aggiornamenti
(www.attivissimo.net).
Prima versione: 20 marzo 2004. Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2004
Lo scopo di questa miniguida è cercare di fare chiarezza nel caos di leggi e
dichiarazioni di vari politici e di numerose associazioni di categoria
(discografici, produttori cinematografici, rappresentanti dell'industria
del software), grazie al quale l'utente comune ha perso
completamente la percezione di quali sono i suoi veri diritti nel settore.
Sto compilando (e questa è una BOZZA NON ANCORA RIVEDUTA DA ESPERTI) una serie di domande che rispecchiano gli scenari più frequenti
in cui si imbatte un utente italiano quando
ha a che fare con musica, film, telefilm, programmi radio e TV,
immagini e libri. La compilazione si avvale della collaborazione di
alcuni esperti del settore. Eventuali errori in questa pagina sono
comunque da imputare esclusivamente a me.
I riferimenti di legge sono tratti da questa pagina
del sito Dirittodautore.it con il permesso degli autori. In questa
pagina ho adottato per brevità alcune abbreviazioni:
Tenete presente che non sono un avvocato esperto in diritto d'autore: pertanto non prendete questo vademecum come garanzia assoluta. L'ho redatto con la massima cura possibile, ma l'errore e l'obsolescenza sono sempre in agguato. Se dovete prendere delle decisioni importanti in materia, consultate un esperto legalmente qualificato (per esempio, quelli di Dirittodautore.it o di Interlex).
Potreste anche dare un'occhiata a queste fonti, dalle quali ho attinto (spero non maldestramente) alcuni principi ispiratori:
Se avete uno scenario che vi interessa chiarire e non trovate qui, scrivetemi presso topone@pobox.com e lo indagherò, per poi aggiungerlo a questa pagina.
Se non volete esplorare i meandri della complessa legislazione del settore, vi conviene adottare una regola molto semplice: presumere che ogni forma di duplicazione o diffusione, compresa la partecipazione ai circuiti di scambio peer to peer, sia vietata salvo esplicita autorizzazione del titolare dei diritti. In realtà non è così, ma se seguite questa regola di certo vi terrete ben al riparo dai rigori della legge.
Si ha comunque il diritto di duplicare per proprio uso
i CD e i DVD di cui si possiede l'originale; se il CD/DVD ha protezioni
anticopia, si ha soltanto il diritto di effettuare duplicazioni analogiche (definite qui sotto).
Prima di tutto occorre mettersi d'accordo sul significato di alcuni termini per snellire la trattazione successiva.
Quando parlo di "posso" e "non posso", intendo dire che la legge mi consente o non mi consente di fare una determinata cosa, non che è tecnologicamente fattibile. La tecnologia consente di fare molte più cose di quante ne consenta la legge.
In molti casi, scaricare da un circuito peer to peer significa anche offrire a propria volta qualcosa da scaricare agli altri: chi è downloader, insomma, diventa normalmente anche uploader, salvo prendere opportune precauzioni (impostare appositamente il software di scambio). I due comportamenti (scaricare e uploadare) sono considerati in modo assai diverso dalla legge.
Per evitare di ripetere ogni volta "musica, film,
telefilm, programmi radio e TV, immagini e libri", ho riassunto tutte queste categorie nel termine "opere". Se un'opera di un certo tipo gode di un trattamento legale diverso dalle altre, lo specificherò.
Non tutte le opere sono soggette a restrizioni di distribuzione o duplicazione.
Per esempio, le opere per le quali il diritto d'autore è scaduto (come
nel caso di molti classici della letteratura non contemporanea) sono
liberamente distribuibili. Alcuni autori musicali, scrittori, fotografi
e creatori di video consentono la libera distribuzione delle proprie
opere. Per esempio, la celebre foto di Che Guevara, scattata da . I trailer dei film sono liberamente scaricabili e distribuibili.
Purtroppo si parla spesso di "opere protette dal
diritto d'autore" come se
l'espressione fosse sinonimo di "opera che non si può
distribuire liberamente". Questo è profondamente
falso. Anche le opere liberamente distribuibili sono protette dal
diritto d'autore. Il diritto d'autore consente all'autore (o al titolare dei diritti) di
porre vincoli alla distribuzione della propria opera (ius excludendi o diritto di riproduzione dell'opera dell'ingegno, articolo 13 LDA), ma non lo
obbliga.
Concedere
la libera distribuzione non sminuisce in alcun modo il diritto
dell'autore a tutelare la propria opera e ad esserne riconosciuto come
creatore: il già citato Korda ha difeso in tribunale con successo un uso non autorizzato della sua immagine di Guevara da parte di una società che produce vodka.
L'attuale
modello commerciale discografico e cinematografico (e in misura
minore quello letterario) ci ha abituati a pensare che diritto
d'autore e vincolo siano gemelli siamesi, ma non è affatto
così. Per questo preferisco parlare di opera vincolata
per indicare un'opera che non è liberamente distribuibile.
Inoltre non è corretto parlare di pirateria domestica. "Pirateria"
è un termine molto drammatico e quindi caro a giornalisti e politici in
cerca di frasi a effetto, ma non si può applicare a chi fa una copia
per uso personale. Per questo comportamento è più corretto parlare di copia privata, concetto
previsto esplicitamente dalla legge italiana e per il quale sui
supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione si paga un
apposito compenso (legge 5 febbraio 1992 n. 93, modificata dal decreto
legislativo 9/4/2003 n. 68) su cui tornerò fra un attimo.
La differenza fra copia privata e pirateria è notevole: la pirateria è un'attività commerciale organizzata
ed illecita di riproduzione non autorizzata di opere vincolate. Nella
pirateria ci sono di mezzo dei soldi, e le duplicazioni non sono per
uso personale, ma sono destinate alla vendita, ossia al lucro previsto e punto dall'art. 71-sexies LDA. La copia privata è un diritto.
E' necessario fare una distinzione precisa fra due modi di duplicare un'opera: quello digitale e quello analogico. I due modi sono infatti trattati diversamente dalla legge, come vedrete.
La copia digitale si ha
quando si intercetta direttamente il flusso dei bit che rappresentano
l'opera e lo si duplica esattamente, uno per uno, ottenendo quindi una
copia identica all'originale, senza fasi analogiche intermedie. Per esempio, un programma di ripping produce una copia digitale.
La copia analogica invece
prevede almeno una fase in cui il flusso dei bit viene convertito in un
segnale non digitale (dunque analogico) prima della duplicazione. La
duplicazione può avvenire anche coinvolgendo strumenti digitali, ma non è una
copia identica bit per bit dell'originale.
Qualche esempio:
Un altro fattore molto importante per la legge è il cosiddetto "equo compenso":
un importo, pagato dal fabbricante, che grava su ogni supporto vergine,
e su ogni dispositivo, utilizzabile per registrazioni private di opere
vincolate e ne maggiora il prezzo di vendita. I supporti soggetti
all'equo compenso sono, per esempio, le videocassette e i CD e DVD
vergini; i dispositivi sono registratori audio a cassette,
videoregistratori, camcorder, masterizzatori, registratori di DVD, e simili.
L'equo compenso serve (perlomeno secondo la legge) a compensare i
titolari dei diritti per la perdita di introiti derivante dalla copia
privata. Le leggi sul diritto d'autore consentono la copia privata
soltanto su supporti sui quali sia stato pagato l'equo compenso. Per
questo, quando si duplica un'opera vincolata, è importante usare
supporti sui quali sia stato pagato l'equo compenso (lo sono
praticamente tutti quelli che acquistate nei negozi italiani).
ATTENZIONE: questa bozza
delle FAQ non è ancora stata riveduta ed esaminata da esperti.
Prendetela con le cautele che ne conseguono. E' assai probabile che
alcune delle cose che risultano ammissibili risultino poi vietate. Ve
l'ho detto, è una bozza.
In particolare, sto litigando con l'articolo 174-ter del decreto legislativo 68/03, che parla di punibilità anche dell'utilizzo abusivo di opere protette, e non soltanto della diffusione:
"1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche
è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies
e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e
con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione
del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello
spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.."
Questo articolo sembra contrastare con altri articoli, come il (3), che affermano che la copia privata è ammessa anche se non si possiede l'originale: eppure una copia privata effettuata senza avere l'originale sembra corrispondere all'utilizzo abusivo. Se così fosse, i diritti segnati con "(3)" sarebbero annullati.
Sì, ma a tre condizioni (art. 71-sexies LDA):
Se l'opera è protetta da misure tecniche anticopia, ho comunque il diritto di creare una copia analogica (art. 71-sexies, comma 4, LDA).
Se creo per uso personale una copia digitale di un'opera vincolata e protetta da misure tecniche anticopia.... [questo scenario è in attesa di chiarimento]
Se faccio fare ad altri la copia delle opere vincolate che possiedo... [questo scenario è in attesa di chiarimento]
Forse sì. Secondo (3), la legge sul diritto dautore non imporrebbe lobbligo di possedere la
copia-sorgente. Tuttavia
l'opera non deve essere protetta da misure tecniche anticopia (art.
102-quater LDA); in tal caso è consentita soltanto la copia analogica.
Dipende. Secondo la legge, non posso crearne una copia diretta digitale, nel senso di usare un programma di ripping per estrarre i dati digitali e poi salvarli come file o masterizzarli.
Tuttavia posso crearne una copia analogica, ossia (per esempio) registrare digitalmente il segnale audio in uscita da un impianto stereo e salvarlo sotto forma di file o masterizzarlo (art. 71-sexies, comma 4, LDA).
Forse sì. Secondo (3), la legge sul diritto dautore non imporebbe lobbligo di possedere la
copia-sorgente, e il DU riguarda solo le "opere cinematografiche o assimilate".
No. (DU, art. 1, comma 3).
Lo scaricamento è ammesso soltanto per le opere esplicitamente non vincolate.
Chi fruisce senza autorizzazione, mediante sistemi telematici, di un'opera cinematografica o assimilata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro, più la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
No. (DU, art. 1, comma 3).
La distribuzione è ammessa soltanto per le opere esplicitamente non vincolate.
No, la legge italiana non prevede questo tipo di vincolo temporale.
Dipende dal tipo di opera scaricata, come descritto negli altri scenari.
Sì, perché sono io il
titolare dei diritti dell'opera, e se mi va posso concedere (o negare)
a chiunque il diritto di copia. Questo non intacca il mio diritto a
essere riconosciuto come autore dell'opera.
Per esempio, posso pubblicare sul mio sito l'MP3 di una canzone composta da me
o il file di un video che ho girato io.
Non ci sono formalità da
espletare per godere dei diritti di legge: il diritto d'autore è un diritto automatico. E' opportuno indicare di
essere gli autori, apponendo una dicitura del tipo "Copyright [anno] di [autore]". (4)
Nulla.
Probabilmente no. E' vero che
dal punto di vista tecnico non si può parlare di riproduzione
effettuata da terzi (che non è permessa), dato che l'MP3 scaricato non è una copia del mio CD ma di quello di qualcun altro (teoricamente identico, ma non è detto; potrebbe essere una compilation differente, o una versione differente del medesimo brano).
Tuttavia lo scaricamento avviene perché qualcuno ha illecitamente messo
a disposizione il brano, per cui non conviene essere coinvolti in un
illecito, soprattutto quando si ha il diritto di effettuare una copia
privata usando i propri mezzi.
No. (DU, art. 1, comma 3). Il fatto di possedere l'originale è irrilevante.
Lo scaricamento è ammesso soltanto per le opere esplicitamente non vincolate
Chi diffonde senza autorizzazione un'opera cinematografica o assimilata mediante sistemi telematici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro, più la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
No. (DU, art. 1, comma 3).
Lo scaricamento è ammesso soltanto per le opere esplicitamente
non vincolate. Il fatto che il brano/film sia commercialmente non
disponibile è irrilevante.
Chi fruisce senza autorizzazione di un'opera cinematografica o assimilata mediante sistemi telematici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro, più la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
Sì, purché:
Sì, purché:
Sì. purché:
No, perchè la copia va effettuata personalmente (art. 71-sexies LDA).
No. Per due ragioni: la prima è che la copia privata va effettuata personalmente; la seconda è che entra in gioco il lucro (art. 71-sexies LDA).
Art.171 ter LDA: E
punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di
lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente
duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
[...]
Questo scenario è in attesa di chiarimento.
Questo scenario è in attesa di chiarimento.
Questo scenario è in attesa di chiarimento.
Questo scenario è in attesa di chiarimento.
Questo scenario è in attesa di chiarimento.
No. Non c'è modo di "mettersi in regola".
No. Sarebbe una copia effettuata per uso non personale. Per le opere vincolate, la legge consente soltanto la copia per uso personale (copia privata).
Se però le indicazioni di copyright sullo schema specificano che lo schema è liberamente distribuibile, la risposta è sì.
Grazie a pironi per aver snidato un refuso, e a tutti gli anonimi (che vogliono restare tali) che hanno contribuito con le loro osservazioni.
Se avete qualche dettaglio o correzione da contribuire a queste indagini antibufala, scrivetemi presso topone@pobox.com. Grazie!